A chiunque ne faccia richiesta.
I registri anagrafici sono registri pubblici e l'art. 33 del Regolamento anagrafico, D.P.R. n. 223/89, prescrive che l'ufficiale di anagrafe rilasci a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge e dopo aver identificato il richiedente, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.