L'art. 7 del d.lgs. n. 286/98 recita:
"Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza".
L’obbligo pertanto spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), dà alloggio, ospita in coabitazione ovvero cede anche gratuitamente un fabbricato a un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea o un apolide, anche se legato da vincolo di parentela o affinità.
La comunicazione scritta va presentata entro 48 ore all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Questura/Commissariato di P.S. o al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'immobile nel caso in cui la Questura/il Commissariato non siano presenti nel Comune in questione).
L'obbligo consiste nella comunicazione dell'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta, nonché delle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano.
L’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo) mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.