E' la riproduzione dell’atto di nascita. Si distingue in:
- "estratto per copia integrale", consistente nella fedele riproduzione dell'atto di nascita. Viene rilasciata quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha un interesse personale, diretto, concreto ed attuale, un interesse giuridicamente rilevante per il nostro ordinamento e il rilascio non è vietato dalla legge (art. 107 del D.P.R. n. 396/2000);
- "estratto per riassunto", consistente nell'indicazione della data, del luogo e ora di nascita e della riproduzione delle annotazioni che eventualmente risultano dall'atto di nascita.
L’art. 177, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – recante il Codice in materia di protezione dei dati personali – specifica che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
Tuttavia, ammette altresì che siano rilasciati estratti (per riassunto o per copia integrale) di atti dello stato civile, senza il concorso di altri particolari requisiti – cioè anche senza il concorso di un personale interesse – quando siano decorsi settant'anni dalla formazione degli atti medesimi ovvero qualora siano trascorsi settant'anni dalla data cui si riferisce l'ultima annotazione, correzione o rettifica apposta sugli atti in questione, riferita a notizie e informazioni di epoca successiva alla formazione dell'atto e conoscibili da chiunque solo decorso il suddetto periodo: soltanto allora tali annotazioni, correzioni o rettifiche potranno essere riportate negli estratti per riassunto o per copia integrale rilasciati a persone diverse dagli interessati (per gli eventi accaduti in epoca precedente allo scadere dei settant’anni, l'ufficiale dello stato civile negli estratti per riassunto o per copia integrale da rilasciare dovrà tralasciare o coprire con opportuni "omissis" le relative parti).