La dichiarazione di nascita può essere resa:
- presso il centro dove è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla nascita stessa;
- presso il Comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
- presso il Comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.
Il conteggio dei giorni decorre da quello in cui è avvenuto il parto e nel caso in cui il 3° o il 10° giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo (circolare 1 agosto 1997 n. 1/50/FG40(97)1823 del Ministero di Grazia e Giustizia).
Alla denuncia di nascita è allegata una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del Comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.
Se la denuncia di nascita è fatta oltre il decimo giorno dalla nascita, il/la dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale di Stato Civile, dopo la formazione tardiva dell'atto di nascita, è tenuto a darne segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Nel caso in cui il/la dichiarante non produca la documentazione attestante l'avvenuto parto o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita non può essere ricevuta dall'Ufficiale di Stato Civile. L'Ufficiale di Stato Civile informa di ciò la Procura della Repubblica e l'atto di nascita può essere formato solo dopo l'emissione del relativo decreto di rettificazione da parte del Procuratore della Repubblica.
Qualora la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, l'Ufficiale di Stato Civile che ne viene a conoscenza riferisce al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. In tal caso non è possibile ricevere successivamente la dichiarazione tardiva di nascita, ma l'atto di nascita sarà formato soltanto in base al relativo decreto emesso dal Procuratore della Repubblica.
Nel caso di bambino nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione di nascita, la dichiarazione stessa, comprovata dal dichiarante con certificato medico attestante il tempo del decesso, deve essere resa necessariamente avanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la nascita. L'Ufficiale dello Stato Civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell'atto stesso; forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita.
Casi particolari:
Prericonoscimento: E' possibile prericonoscere il figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da
parte di entrambi i genitori, previa esibizione del certificato di gravidanza e previo appuntamento.
Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre.
Genitori Stranieri senza residenza italiana: Devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
Genitori italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE: La dichiarazione di nascita può essere resa solo al centro di nascita ovvero al Comune in cui è avvenuta la nascita. Sarà compito dell'Ufficiale di Stato Civile che trascrive l'atto di nascita darne la dovuta comunicazione al Comune italiano nella cui AIRE sono iscritti i genitori del neonato.
Nascita non assistita: E' possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva nel caso la
puerpera non sia stata assistita da personale sanitario e il dichiarante sia impossibilitato ad esibire
l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.