Informazioni per ritardato o omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni e altre indicazioni utili.

 

SANZIONI

Accertamento per omesso/parziale versamento: In caso di  omesso pagamento Tari, l'Ufficio tributi, ai sensi del vigente regolamento Tari, provvede a predisporre e notificare al contribuente, via pec o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento con irrogazione di sanzione e interessi nonché spese di notifica.

In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.

Accertamento per omessa/infedele dichiarazione: In caso di omessa/infedele dichiarazione ai fini Tari, l'Ufficio tributi,  ai sensi del vigente regolamento Tari, provvede a predisporre e notificare al contribuente, via pec o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento con irrogazione di sanzione e interessi nonché spese di notifica.
• in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00;
• in caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00;
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 - 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione ridotta e degli interessi.

 

INTERESSI

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Generale delle Entrate la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari agli interessi erariali, da applicarsi in ragione giornaliera a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato sino alla data dell’effettivo versamento su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione.

 

Ultimo aggiornamento pagina 13/04/2021 12:31:10

 
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