Richiedere l'accesso agli atti
È il diritto di richiedere, prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Descrizione
E’ il diritto di prendere visione e/o di estrarre copia di documenti amministrativi.
Accesso Informale
Si esercita personalmente tramite richiesta, anche verbale, ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti e sull'accessibilità dei documenti stessi: in tali casi, l'ufficio provvede immediatamente e senza altre formalità all'esibizione del documento e/o all'eventuale rilascio di copie.
Accesso Formale
La richiesta di accesso agli atti formale può essere esercitato da coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento richiesto. Si esercita qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta informale e se sorgono dubbi sulla legittimità del richiedente, Nel caso in cui la richiesta sia inviata per posta, fax, mail od altro mezzo, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità.
Accesso Informale
Si esercita personalmente tramite richiesta, anche verbale, ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti e sull'accessibilità dei documenti stessi: in tali casi, l'ufficio provvede immediatamente e senza altre formalità all'esibizione del documento e/o all'eventuale rilascio di copie.
Accesso Formale
La richiesta di accesso agli atti formale può essere esercitato da coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento richiesto. Si esercita qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta informale e se sorgono dubbi sulla legittimità del richiedente, Nel caso in cui la richiesta sia inviata per posta, fax, mail od altro mezzo, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità.
Come fare
La richiesta di accesso agli atti formale deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Salerano Canavese tramite mail o raccomandata o direttamente dal soggetto interessato (in caso di delega deve essere allegato copia del documento d'identità del richiedente).
La richiesta deve essere compilata sul modulo di richiesta accesso agli atti formale e deve essere indirizzata con le seguenti modalità all'Ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, al fine di esaminarlo:
- inviando una richiesta mediante posta elettronica certificata alla casella protocollo.salerano.canavese@cert.ruparpiemonte.it;
- inviando una richiesta tramite posta elettronica ordinaria alla casella salerano.canavese@ruparpiemonte.it allegando la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- inviando una lettera a: Comune di Salerano Canavese - Piazza Unità d'Italia n. 2 - 10010 Salerano Canavese (TO).
La richiesta può essere effettuata dall'interessato o da un altro soggetto, purché in possesso di delega del beneficiario.
È necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.
Cosa serve
Nel caso in cui si richieda il ritiro o la visione dei documenti presso gli uffici comunali (dopo aver ottenuto l'autorizzazione) è necessario prenotare un appuntamento presso gli uffici.
Qualora la domanda venga presentata in nome e/o per conto di una persona giuridica è necessario poi allegare alla domanda copia di un documento d'identità del delegante.
Se la trasmissione della domanda avviene mediante Sportello OnLine del Comune è necessario autenticarsi con SPID/CIE.
Cosa si ottiene
Copia o visione di ogni documento amministrativo detenuto dal Comune non sottratto dalla normativa vigente in materia all'accesso.
L'ottenimento della copia o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati.
Non è previsto, in ogni caso, l’accesso ai seguenti documenti:
- i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi;
- i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
- la documentazione inerente l’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi;
- i documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune;
- i documenti la cui esibizione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
Altri casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dall'art. 13 del "Regolamento in materia di diritto di di accesso civico, accesso generalizzato e accesso documentale".
Tempi e scadenze
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
In assenza di risposta, alla scadenza dei 30 giorni, la richiesta si intende rifiutata.
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile di servizio competente è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ad informare il richiedente: in tal caso il termine del procedimento inizierà a decorrere dalla presentazione della nuova richiesta o dal completamento della precedente. Nel caso di mancato riscontro, il responsabile dispone la chiusura e l'archiviazione del procedimento.
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile di servizio competente è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ad informare il richiedente: in tal caso il termine del procedimento inizierà a decorrere dalla presentazione della nuova richiesta o dal completamento della precedente. Nel caso di mancato riscontro, il responsabile dispone la chiusura e l'archiviazione del procedimento.
Costi
Le copie conformi all'originale prevedono l'applicazione delle relative marche da bollo in conformità alla vigente normativa e i costi per l'eventuale stampa dei documenti, mentre la sola visione è gratuita.
Accedi al servizio
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Dèrniere modification: 19/08/2024 11:36:51