Permesso / Attestato di Soggiorno per Stranieri

Informazioni sull'attestato di soggiorno per cittadini comunitari

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri comunitari con residenza anagrafica nel Comune di Salerano Canavese

Descrizione

Il cittadino straniero comunitario può richiede il rilascio:
  • dell'attestazione di iscrizione anagrafica;
  • dell'attestazione di soggiorno permanente.

L'attestazione di iscrizione anagrafica, comunemente denominata "attestazione di regolare soggiorno", viene rilasciata a richiesta dell'interessato al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica. Può essere richiesta anche in un momento successivo, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno (ovvero siano soddisfatti  i requisiti necessari per l'iscrizione anagrafica). Tale attestato rappresenta dunque la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e non può in alcun modo essere assimilato ad un certificato di iscrizione anagrafica.

L'attestazione di soggiorno permanente, invece, si acquisisce con il concorso dei seguenti requisiti fondamentali:

  • cinque anni di soggiorno legale;
  • soggiorno legale in via continuativa.
Il familiare di cittadino comunitario acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino comunitario in possesso del diritto al soggiorno permanente.

Il figlio, minore di anni 18, di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente acquisisce il diritto indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.

Definizione di soggiorno legale

La condizione che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni normative previste dal d.lgs. n. 30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare eccessivamente sui costi sociali e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.
L'iscrizione anagrafica dell'interessato può essere un elemento utile per dimostrare, fino a prova contraria, che lo stesso abbia soggiornato nel territorio italiano per il periodo corrispondente all'iscrizione anagrafica stessa.  Non sempre però l'iscrizione anagrafica corrisponde al "soggiorno".
Nel computo del periodo utile a maturare il diritto di soggiorno permanente deve essere computato anche il soggiorno precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 30/2007.
Pertanto, accertato che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente per 5 anni, affinché il suo soggiorno possa essere considerato continuativo, occorrerà che:

  • non si sia allontanato dall'Italia per periodi temporanei che non superino complessivamente i 6 mesi all'anno;
  • il suo allontanamento sia motivato dall'assolvimento degli obblighi militari nello Stato di appartenenza;
  • il suo allontanamento abbia avuto una durata massima di 12 mesi consecutivi, dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
  • non si sia allontanato, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a 2 anni consecutivi;
  • non sia stato emanato un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.
Il diritto di soggiorno permanente una volta acquisito si può anche perdere a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a 2 anni consecutivi (art. 14, comma 4, d.lgs. n. 30/2007).

Come fare

Per l'attestazione di iscrizione anagrafica

Viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica. 
Se richiesta in un momento successivo è necessario verificare che al momento della richiesta siano soddisfatti i requisiti di regolarità del soggiorno (ovvero siano soddisfatti i requisiti necessari per l'iscrizione anagrafica). 


Per l'attestazione di soggiorno permanente

L'attestazione di soggiorno permanente, invece, si acquisisce se sono soddisfatti al momento della richiesta entrambi i seguenti requisiti:

  1. cinque anni di soggiorno legale;
  2. soggiorno legale in via continuativa.
Il familiare di cittadino comunitario acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino comunitario in possesso del diritto al soggiorno permanente.

Il figlio, minore di anni 18, di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente acquisisce il diritto indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.

Cosa serve

Per l'attestazione di iscrizione anagrafica

Se la richiesta di attestazione avviene contemporaneamente alla richiesta di iscrizione anagrafica dall’estero o per ricomparsa, non serve altra documentazione se non quella già presentata (l’attestato potrà essere rilasciato solo una volta che si è completato e confermato il procedimento di iscrizione anagrafica).
Nel caso in cui la richiesta sia successiva all’iscrizione anagrafica è necessaria una verifica dei requisiti sulla base della documentazione prevista per l’iscrizione ANPR dall’estero o per ricomparsa.

Per l'attestazione di soggiorno permanente

In tal caso è necessario presentare i seguenti documenti:

  • Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità italiana o passaporto);
  • Attestazione di iscrizione anagrafica: il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente è legato al precedente rilascio dell'attestazione di soggiorno o attestazione di iscrizione anagrafica. 
  • Documentazione atta ad accertare il soggiorno legale: per soggiorno legale si intende la presenza nel territorio nazionale del cittadino che abbia soddisfatto per almeno 5 anni le condizioni previste dalle norme. La continuità del soggiorno non è compromessa dalla cancellazione dall’ANPR, in quanto se il cittadino dimostra, con prove certe, che egli non si è allontanato dal territorio nazionale, egli mantiene intatto il diritto di soggiorno permanente. La presenza sul territorio nazionale può essere anche autodichiarata.
  • Documentazione atta ad accertare la propria condizione di lavoratore o di familiare a carico del lavoratore: spetta al cittadino l’onere di dimostrare documentalmente il possesso dei requisiti. Nessuna disposizione richiede che il possesso dei requisiti per 5 anni debba essere riferito agli ultimi 5 anni. Il diritto di soggiorno permanente si matura se l’interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni continuativi, anche se al momento della richiesta i requisiti non sussistono e sia già in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica. 

Cosa si ottiene

il rilascio:

  • dell'attestazione di iscrizione anagrafica;
  • dell'attestazione di soggiorno permanente.

Casi particolari

Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni se:

  1. il lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia;
  2. il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purché abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
  3. il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni);
  4. il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente nei casi dal n.1 al n.4 è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore.

In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorni permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi:

  1. Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni; Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
  2. Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.

Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente.

I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorno permanente, acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione. I figli minori possono essere iscritti sull’attestato di soggiorno permanente dei genitori.

Tempi e scadenze

La richiesta delle attestazioni di soggiorno può essere fatta in qualsiasi momento. 
Per l'attestazione permanente sono comunque necessari almeno 5 anni di residenza in Italia.
L'attestato permanente è valido a tempo indeterminato, ma perde la sua efficacia nel caso in cui l'interessato perda i requisiti di regolarità di soggiorno.

Costi

Per il rilascio delle attestazioni sono necessarie una marca da bollo da € 16.00 per la richiesta e una marca da bollo da € 16.00 per ogni attestazione rilasciata.

Per il rilascio dei duplicati:

- qualora siano richiesti a seguito di furto o smarrimento, non vi è alcun costo ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge n. 405/1990;  in caso di furto è comunque necessario allegare la denuncia presentata all'autorità di P.S. in quanto il furto concretizza un reato;
- qualora siano richiesti a seguito di deterioramento, i costi sono i medesimi che per il rilascio delle attestazioni.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini-e-condizioni-di-servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 15/02/2024]

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Dèrniere modification: 12/04/2024 08:26:18

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