A chi è rivolto

A tutti coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio a seguito delle avvenute pubblicazioni di matrimonio.

Possono contrarre matrimonio i cittadini che:
  • abbiano raggiunto la maggiore età o abbiano compiuto i 16 anni e ottenuto l’autorizzazione del Tribunale in presenza di gravi motivi (art. 84 c.c.);
  • non siano interdetti per infermità di mente (art. 85 c.c.);
  • siano di stato libero ovvero siano privi di vincoli derivanti da un precedente matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 86 c.c.);
  • non abbiano tra di loro legami di parentela, affinità, adozione o affiliazione (art. 87 c.c.);
  • non abbiano riportato una condanna per omicidio consumato o tentato nei confronti di una persona per sposarne il coniuge (art. 88 c.c.).
Inoltre per la donna vige il divieto temporaneo di nuove nozze prima che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, salvo i casi di esclusione da tale divieto disposti ai sensi dell'art. 89 c.c.

Descrizione

Il matrimonio civile, disciplinato dalla legge statale, è il vincolo che unisce due persone di diverso sesso, attribuendo ai diretti interessati uno status giuridico ben preciso (quello di "coniuge") dal quale derivano una serie di diritti e di doveri unicamente per il diritto dello Stato.

Con il matrimonio tra i coniugi si instaura automaticamente il regime patrimoniale della "comunione dei beni"  tranne se, al momento della celebrazione, gli sposi dichiarano all'Ufficiale dello Stato Civile di optare per il regime patrimoniale della "separazione dei beni".
Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio rientrano tra i beni comuni: ognuno pertanto ne è proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione.

Come fare

Per procedere con la celebrazione del matrimonio è necessario eseguire prima le pubblicazioni di matrimonio.

I matrimoni civili vengono celebrati dall'Ufficiale di Stato Civile, nella persona del Sindaco o di un suo delegato, nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni nell'orario e nei giorni stabiliti dal Regolamento sulla celebrazione dei matrimoni.

Cosa serve

Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni di matrimonio, sezione a cui si rimanda accedendo al seguente link: Richiedere una pubblicazione di matrimonio.

Casi particolari

Matrimonio in un Comune diverso da quello di residenza: normalmente il matrimonio viene celebrato dall’Ufficiale dello Stato Civile al quale è stata richiesta la pubblicazione, tuttavia può essere celebrato anche in un altro Comune se i nubendi fanno richiesta in tal senso. Gli sposi devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del Comune dove sono state eseguite le pubblicazioni specificando i motivi addotti a giustificazione del nulla osta da rilasciare necessario a contrarre matrimonio in altro Comune.

Cittadini che intendono celebrare il matrimonio all'estero:
 coloro che intendono celebrare all'estero il matrimonio, davanti alle autorità locali, devono verificare se gli uffici stranieri richiedono documentazione italiana e in particolare la c.d. “Capacità Matrimoniale”.

Sposi con cittadinanza straniera:
è necessario presentare il "nulla osta" al matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata dello Stato di appartenenza presente in Italia completa dei dati anagrafici, debitamente legalizzato presso la Prefettura, ad eccezione per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, mentre per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco è necessario il Certificato di Capacità Matrimoniale.
Il nubendo che non conosce la lingua italiana deve indicare all'Ufficio un interprete, maggiorenne e munito di un documento di identità in corso di validità, per assisterlo nel rendere le previste dichiarazioni.

Donne vedove o divorziate:
La donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che siano trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 o nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze è quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l'interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l'autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile.

Nubendi diversamente abili
: per il nubendo sordo, muto o non vedente la dichiarazione è ricevuta, in alcuni casi, con l’ausilio di un assistente scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare col medesimo ovvero con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante.

Infermità grave
: se uno dei due nubendi non può recarsi presso il luogo della celebrazione, per infermità o per altro giustificato motivo l’Ufficiale dello Stato Civile e il Segretario Comunale si trasferiscono nel luogo in cui si trova il nubendo impossibilitato a muoversi per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorrono 4 testimoni maggiorenni e lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all’Ufficio.

Cosa si ottiene

La celebrazione del matrimonio civile

Tempi e scadenze

Il matrimonio civile, così come quello religioso, non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e deve essere celebrato non oltre il 180° giorno da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni.

Costi

La celebrazione in orario di ufficio è gratuita per i residenti e ha invece un costo di euro 50,00 per i non residenti.
La celebrazione al di fuori dell'orario di ufficio ha costi differenti a secondo del luogo e del giorno in cui il matrimonio viene celebrato (consultare tabella allegata a fondo pagina).

Per l’eventuale richiesta di celebrazione di matrimonio civile in un Comune diverso dal Comune di pubblicazione occorre un’ulteriore marca da bollo da euro 16,00.


Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini-e-condizioni-di-servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 04/10/2024]

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Dèrniere modification: 23/10/2024 16:09:27

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