Iscrizione Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE)

Informazioni sull'iscrizione all'A.I.R.E.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Ai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori ai 12 mesi ovvero a coloro che già vi risiedono perché:
- nati all’estero;
- hanno acquistato la cittadinanza italiana;
- cancellati per irreperibilità dall'anagrafe di un Comune italiano, ricompaiono o risiedono all'estero.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero (che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963) e le persone con esse conviventi;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero (circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 2001).

Descrizione

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), istituita con Legge 27 ottobre 1988 n. 470, è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
Il cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori ai 12 mesi hanno l'obbligo di effettuare l’iscrizione all’A.I.R.E.  al fine di poter esercitare importanti diritti, quali per esempio:
  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della propria residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della popolazione del Comune di provenienza.

Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi anagrafici a seguito dell'omessa o tardiva comunicazione di trasferimento di residenza all'estero o dall'estero
Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative il cui importo varia tra i 200 e i 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione (intesa come mancata dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero o dall'estero) così come previsto dall'articolo 11 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213. La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Come fare

L’iscrizione all’A.I.R.E. si effettua rivolgendosi al Consolato italiano territorialmente competente rispetto al luogo di residenza estero entro 90 giorni dall'avvenuto espatrio; la decorrenza dell'iscrizione all'A.I.R.E. e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune italiano è quella di presentazione al Consolato della dichiarazione da parte del cittadino (decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con Legge 20 maggio 2019, n. 41).

Prima di espatriare si può rendere la dichiarazione di espatrio al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha comunque l'obbligo di recarsi entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la prescritta dichiarazione di espatrio. Per quest'ultimo caso la decorrenza dell'iscrizione all'A.I.R.E. e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune è quella di presentazione al Comune di residenza della dichiarazione da parte dell'interessato, sempre che egli entro i 90 giorni prescritti abbia comunicato al Consolato il proprio espatrio.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza: in tal caso la decorrenza dell'iscrizione all'A.I.R.E. è quella di iscrizione effettuata dal Consolato.

L'iscrizione all'A.I.R.E. avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 396/2000 sarà l'Autorità diplomatica e consolare a stabilire quale sia il Comune italiano competente alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti formati all'estero relativi ai cittadini italiani secondo l'ordine di priorità dettato dal citato articolo.

Cosa serve

Per  presentare domanda di iscrizione all’A.I.R.E. il cittadino deve rivolgersi al Consolato italiano del luogo di residenza esibendo i seguenti documenti:
• passaporto italiano valido;
• prova della stabile e legale residenza all’estero (a titolo di esempio: certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc...).

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.

Rilascio certificazioni anagrafiche
E’ competenza esclusiva dell’Ufficiale di anagrafe del Comune di iscrizione A.I.R.E. il rilascio dei certificati concernenti:
- la residenza, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero ovvero dalla data di iscrizione nell'A.I.R.E. a seguito di trascrizione di atto di stato civile;
- lo stato di famiglia.

Ai sensi degli articoli 9 e 49 del D.P.R. n. 200/1967 in materia di funzioni e poteri consolari l’Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente rilascia i certificati di:
- cittadinanza italiana;
- esistenza in vita.

Il Sindaco dell’ultimo Comune di residenza in Italia e di iscrizione in Aire potrà rilasciare il certificato
di cittadinanza italiana con valore di certificazione esclusivamente per il periodo precedente l’avvenuto trasferimento di residenza all’estero e di iscrizione all’A.I.R.E.

Gli uffici consolari non possono rilasciare certificati anagrafici, ma soltanto certificazioni di iscrizione nello schedario consolare.

Tempi e scadenze

Dichiarazione di espatrio presentata al Consolato
Nel caso in cui il cittadino renda la dichiarazione di espatrio direttamente al Consolato italiano il modulo viene trasmesso dall’Ufficio consolare al Comune italiano di ultima residenza dell’interessato o, in caso di nascita e residenza sempre all’estero del cittadino italiano, al Comune di ultima residenza della madre, del padre o degli antenati, secondo l'ordine di priorità dettato dall'articolo 17 del D.P.R. n. 396/2000. L’Ufficio anagrafico procederà con l’iscrizione entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consolato, effettuando nei successivi 45 giorni gli accertamenti per la conferma dell’effettivo espatrio.

Dichiarazione di espatrio presentata al Comune di residenza

La decorrenza dell’iscrizione è quella della dichiarazione al Comune.
L'Ufficio anagrafe in tal caso registra il nominativo in attesa che la pratica possa essere perfezionata con il ricevimento della comunicazione consolare entro i 90 giorni dall'espatrio dichiarato in Comune.
Il cittadino che pur essendosi presentato in Comune non si rechi successivamente presso l’Ufficio consolare per confermare la dichiarazione di espatrio non potrà essere iscritto all'A.I.R.E. gestita dal Comune di provenienza: in tal caso il provvedimento di iscrizione rimane in sospeso per un anno e decorso tale periodo il cittadino viene cancellato dall’anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità.

Costi

L'iscrizione all'A.I.R.E. è gratuita

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini-e-condizioni-di-servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 30/09/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documents

Formulaires

Informative privacy servizi

Informativa privacy Servizi Demografici

Argomenti

Dèrniere modification: 08/12/2024 19:10:44

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)