Inizio e cessazione Unione Civile

Informazioni sulla costituzione o lo scioglimento dell'unione civile

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile.

Descrizione

Le Unioni Civili sono state istituite con Legge 20 maggio 2016, n. 76.

Si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, che siano:
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile
mediante dichiarazione effettuata di fronte all'Ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due testimoni.

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
  1. la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  2. l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
  3. la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; 
  4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione civile, le parti potranno pervenire alla modifica della convenzione patrimoniale precedentemente stabilita.

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Come fare

La richiesta di costituzione di un'unione civile va sottoscritta congiuntamente da chi la richiede davanti all'Ufficiale di Stato Civile di un qualunque Comune italiano; può essere fatta anche da persona che ne ha avuto speciale incarico (procura speciale) dalle parti.
Possono chiedere l’unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane sia straniere, capaci di agire.

Cosa serve

Per procedere con l'istituzione dell'unione civile occorre:
  • compilare il modulo di richiesta;
  • recarsi presso l'ufficio dello Stato Civile per la consegna del modulo e la redazione della richiesta di unione civile.

Cittadini non italiani


Gli stranieri dovranno allegare alla richiesta una dichiarazione di Nulla Osta alla costituzione dell’Unione Civile rilasciato dall’Autorità diplomatica\consolare in Italia dello Stato estero di cittadinanza, legalizzato a norma di legge se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione.
Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Nel caso in cui lo Stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.

Cosa si ottiene

La costituzione, la trascrizione degli atti di matrimonio o unione civile contratti all'estero tra persone dello stesso sesso ovvero lo scioglimento dell'unione civile tra i dichiaranti.

La Legge n. 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio: nell’elenco non viene citato l’obbligo di fedeltà tra le parti e la possibilità di adottare, nemmeno il figlio della parte unita civilmente.

Doveri: i componenti dell’unione civile, che vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (art. 1, comma 11, Legge 76/2016).

Cognome comune: le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un cognome comune scegliendolo tra i loro. La parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come comune; la scelta effettuata non ha effetti anagrafici.

Il regime patrimoniale: il regime ordinario dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione. Si applicano all’unione civile le norme in materia di comunione legale dei coniugi, comprese quelle che regolano il suo scioglimento.

La certificazione: l’Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell’unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell’unione.

Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori
Alle parti dell’unione civile  viene estesa la disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

In caso di decesso

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).


Trascrizione degli atti di matrimonio o unione civile contratti all'estero tra persone dello stesso sesso

In caso di unione civile o matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente, sarà sufficiente:
- chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello Stato di celebrazione;
- ovvero consegnare di persona, presentando il modulo di richiesta all'Ufficio di Stato Civile la copia integrale dell’atto di matrimonio o atto di unione civile estero, tradotto e legalizzato a norma di legge, affinché venga poi trascritto nel registro delle unioni civili.


Cessazione della unione civile

Nel caso della cessazione dell'unione civile non è prevista la separazione personale tra le parti, come avviene per il matrimonio, ma si procede direttamente con lo scioglimento dell'unione civile.

L’Unione civile si scioglie in caso di:
  • Morte di una delle parti.
  • Per volontà delle parti manifestata, anche disgiuntamente, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione. Se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile. La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà con le procedure di cui all’art. 12 della Legge n. 162/2014.
  • A seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 162/2014.
  • Nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
  •  Per rettificazione di sesso di una delle parti, qualora le parti non abbiano chiesto congiuntamente al giudice l'intenzione di contrarre matrimonio da celebrarsi entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione (sentenza della Corte Costituzionale n. 66/2024).

Tempi e scadenze

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige un processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dall'Ufficiale dello Stato Civile.

L'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. 
Della conclusione dei controlli l’Ufficiale dello Stato Civile deve dare formale comunicazione agli interessati invitando le parti a comparire nuovamente dinnanzi a sé per la costituzione vera e propria dell’unione civile che dovrà avvenire entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.

L'unione civile è costituita, nel giorno precedentemente prescelto e comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza di due testimoni e davanti all'Ufficiale dello Stato Civile che può essere anche un cittadino italiano in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale. 

La celebrazione avviene nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico alla presenza di due testimoni (uno per parte, che dovranno essere comunicati anticipatamente all'Ufficiale dello Stato Civile). L’Ufficiale di Stato Civile deve indossare la fascia tricolore.
Durante la celebrazione alle parti vengono letti i commi 11 e 12  dell'articolo 1 della Legge n. 76/2016 che regolano i diritti ed i doveri delle parti e l'Ufficiale dello Stato Civile riceve le affermazioni degli uniti civilmente di voler costituire un'unione civile.

Nel caso in cui una, o entrambe le parti, per infermità o altro comprovato impedimento sia nell'impossibilità di recarsi in Comune, l’Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.

Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento viene annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.

Dell'avvenuta unione l'Ufficiale dello Stato civile potrà rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, un'attestazione, riportante i dati anagrafici e la residenza degli uniti civilmente e dei testimoni, e il regime patrimoniale scelto.

Costi

Nessun costo per la celebrazione.
Dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00 per lo scioglimento qualora le parti ricorrano alle procedure di cui all’art. 12 della Legge n. 162/2014.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini-e-condizioni-di-servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 17/09/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documents

Formulaires

Informative privacy servizi

Informativa privacy Servizi Demografici

Argomenti

Dèrniere modification: 23/09/2024 13:58:56

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)