La legge n. 241/1990 e s.m.i., obbliga le Pubbliche Amministrazioni a stabilire i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di propria competenza: in via generale, non possono essere superiori a 90 giorni.
Tuttavia la legge consente di elevare i termini fino a 180 giorni "nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni".
Nel caso in cui non sia stabilito un termine e non sia direttamente previsto per legge un termine diverso, la durata massima è di 30 giorni.