Informazioni per ritardato od omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

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Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Documents

Sanzioni e interessi per ritardato - omesso versamento

Sanzioni

Accertamento per omesso/parziale versamento
In caso di omesso pagamento Tari, l'Ufficio Tributi provvede a notificare al contribuente, via pec o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento con irrogazione di sanzione e interessi nonché spese di notifica. La sanzione  è pari al 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.

Accertamento per omessa/infedele dichiarazione 
In caso di omessa/infedele dichiarazione ai fini Tari, l'Ufficio Tributi provvede a notificare al contribuente, via pec o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento con irrogazione di sanzione e interessi nonché spese di notifica.
In particolare:
• in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00;
• in caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00.
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 - 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi.

Interessi

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Generale delle Entrate la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari agli interessi erariali, da applicarsi in ragione giornaliera a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato sino alla data dell’effettivo versamento su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione.

Calcolo degli interessi applicati

Calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dovuta, applicando il tasso di interesse legale:

 - dal 01.01.2025:                         2%
 - dal 01.01.2024 al 31.12.2024:    2,5%
 - dal 01.01.2023 al 31.12.2023:    5%
 - dal 01.01.2022 al 31.12.2022:    1,25%
 - dal 01.01.2021 al 31.12.2021:    0,01%
 - dal 01.01.2020 al 31.12.2020:    0,05%
 - dal 01.01.2019 al 31.12.2019:    0,8%
 - dal 01.01.2018 al 31.12.2018:    0,3%

Last edit: 18/12/2024 11:23:34

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