Convivenza di fatto
Informazioni sulla convivenza di fatto
-
Servizio attivo
A chi è rivolto
A tutte le coppie che vogliono istituire una convivenza di fatto, usufruendo in tal modo dei diritti previsti dalla legge. Le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni;
- convivere stabilmente con iscrizione anagrafica nel Comune;
- avere un legame affettivo stabile;
- prestarsi reciproca assistenza sia materiale sia morale;
- non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro.
Descrizione
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, riconosce e disciplina la convivenza di fatto che può essere costituita da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Si tratta di una registrazione anagrafica, che non incide sullo stato civile dei componenti della coppia e che per essere costituita necessita di particolari presupposti.
Si tratta di una registrazione anagrafica, che non incide sullo stato civile dei componenti della coppia e che per essere costituita necessita di particolari presupposti.
Come fare
Gli interessati a costituire una convivenza di fatto devono, quindi, già convivere nella stessa abitazione ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".
Cosa serve
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all’ufficio Anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto presentando i seguenti documenti:
- richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;
Se hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare l'apposito modulo di dichiarazione, sottoscritto da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti.
In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.
- richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;
Se hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare l'apposito modulo di dichiarazione, sottoscritto da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti.
In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.
La semplice registrazione in anagrafe della Convivenza di fatto non permette il rilascio di alcun certificato anagrafico se non si è provveduto anche a registrare il "contratto di convivenza"; la banca dati ANPR allo stato attuale permette il rilascio esclusivamente del certificato di "contratto di convivenza" che certifica l'avvenuta registrazione in anagrafe del contratto di convivenza stipulato tra le parti.
Cosa si ottiene
Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Diritti all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
• forma scritta;
• atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il notaio o l'avvocato che provvede alla stipula del contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata ha l'obbligo di trasmetterla all’Anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10 giorni, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime di comunione dei beni.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge.
Tempi e scadenze
L'ufficio Anagrafe procederà entro 2 giorni a registrare nei registri anagrafici la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
Nei successivi 45 giorni dalla registrazione verrà accertata la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto solo ed esclusivamente nel caso in cui si sia provveduto a registrare anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto solo ed esclusivamente nel caso in cui si sia provveduto a registrare anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.
La cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto cessa in caso di:
- morte del convivente;
- matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti;
- scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti;
- dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti;
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento di una convivenza di fatto.
Costi
Registrazione e cancellazione gratuita.
Il rilascio dell’eventuale certificazione da parte dell’Anagrafe segue la norma generale relativa all’applicazione del bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72 e può essere richiesta non prima di 2 giorni dalla data di registrazione.
Il rilascio dell’eventuale certificazione da parte dell’Anagrafe segue la norma generale relativa all’applicazione del bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72 e può essere richiesta non prima di 2 giorni dalla data di registrazione.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documents
Forms
Informative privacy servizi
Informativa privacy Servizi Demografici
Argomenti
Last edit: 12/04/2024 08:24:39