Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette "copie conformi all'originale" di documenti emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, oppure da soggetti privati se vengono inoltrate all'Amministrazione.
Casi particolari
Non possono essere autenticate copie di atti di natura privatistica quali: atti di compravendita, disposizioni testamentarie per le quali si dovrà quindi ricorrere al notaio, in quanto soggetto titolare di capacità di autentica generale.
Non si autenticano copie di documenti di riconoscimento in quanto gli stessi producono i loro effetti per esibizione diretta con estrazione di copia fotostatica o con fotocopia non autenticata per le autocertificazioni.
Non si autenticano i certificati medici in quanto producono i loro effetti per esibizione dell'originale. All'autentica del certificato medico da far valere all'estero provvede l'A.S.L. competente presso la quale sono depositate le firme dei medici: l'autentica redatta con queste modalità, nei casi previsti, è legalizzata dalla Prefettura per essere fatta valere all'estero.
Le copie dei diplomi originali o dei certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori dalla provincia in cui ha sede la scuola di emissione dell'originale sono autenticate dal provveditore agli studi.